Aggiornamento del 12.05.2012
12 maggio 2012 - Nuove procedure per svolgere le attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere.
Il 12 maggio 2012 entrano in vigore le nuove normative che stabiliscono la soppressione dei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri.I quattro decreti del Ministero dello Sviluppo Economico - firmati il 26 ottobre 2011 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012-danno attuazione alla delega contenuta nell'articolo 80 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010.
I decreti disciplinano le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA delle attività di agenzia e rappresentanza di commercio, di mediazione, di mediazione marittima e di spedizione.
I medesimi decreti regolano, altresì, le modalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nei rispettivi Ruoli e nell'Elenco che ora sono stati soppressi dagli articoli 73, 74, 75, 76 del citato D. Lgs. n. 59/2010
Si tratta:
* del Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio;
* del Ruolo degli agenti di affari in mediazione;
* del Ruolo dei mediatori marittimi e
* dell'Elenco autorizzato degli spedizionieri.
ADEMPIMENTI INTRODOTTI DAI DECRETI MINISTERIALI
Nuove iscrizioni
I soggetti che intendono iniziare una delle attività sopra indicate dovranno presentare, esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA” una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando l’apposito modello ministeriale. La SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese corredata dalle certificazioni e dichiarazioni previste dalla Legge. La data di inizio di attività dovrà coincidere con la data di presentazione della domanda.
E’ prevista la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa.
Soggetti attivi
Le imprese (ditte individuali e società) che alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese ed hanno dichiarato una delle attività citate dovranno inviare, entro il 12 maggio 2013 un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonché ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa.La amncata comunicazione entro tale termine comporta l'inibizione dell'attività.
Persone fisiche inattive
Coloro che risultano iscritti nei Ruoli soppressi ma che attualmente non svolgono l’attività possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione REA; tale adempimento non riguarda gli spedizionieri e i mediatori marittimi.In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato non sarà più possibile iscriversi nell’apposita sezione, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti.
Soggetti che cessano l'attività
Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano di svolgere l’attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza all’interno di un’impresa (come titolari o come dipendenti dell’impresa) devono chiedere entro novanta giorni di essere iscritti nell’apposita sezione Rea.
Si precisa che i decreti hanno portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto tutte le norme regolatrici non risultano modificate se non per gli adattamenti da ruolo/elenco a Registro delle Imprese/REA; ciò significa che nulla è innovato ad esempio in materia di requisiti, salvo quanto espressamente disposto dal decreto n. 59/2010
LA MODULISTICA
I soggetti, persone fisiche e società, che hanno intenzione di iniziare l’attività di mediatore, agente e rappresentante e spedizioniere inviano telematicamente tramite Comunica una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con le modalità già in vigore
A ciascun decreto sono allegati i due modelli da utilizzarsi per gli adempimenti previsti da ciascun decreto:
* un MODELLO, per la segnalazione dell'inizio dell'attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell'apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l'aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;
* un MODELLO Intercalare , per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall'eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.
I modelli dovranno essere presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'articolo11, comma 1, dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 18, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica Registro imprese / REA.
Per gli agenti e rappresenti di commercio, per gli agenti di affari in mediazione e per i mediatori marittimi e previsto un ALLEGATO C che riporta il fac-simile della Tessera personale di riconoscimento, che verrà rilasciata dal Registro delle imprese, su richiesta dell'interessato.
LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA - LA COMUNICAZIONE UNICA
Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, le imprese che svolgono una o più delle quattro suddette attività dovranno presentare all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l'attività una apposita segnalazione di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.
Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di impresa societaria, ed inviato telematicamente.
L'impresa presenta le dichiarazioni di cui sopra, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.
La Camera di Commercio, ricevuta la segnalazione provvede:
* ad assegnare immediatamente la rispettiva qualifica,
* ad avviare contestualmente la verifica circa il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività,
* ad iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, nel caso l'attività denunciata viene svolta in forma di impresa, oppure nell'apposita sezione del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), qualora l'attività non venga svolta in forma di impresa.
Ricordiamo che l'iscrizione dei soggetti nell'apposita sezione del REA comporta il pagamento del diritto annuale nella misura attuale di 30 euro.
IMPOSTE DIRITTI E TASSE
Dirigente: Dr. Vincenzo Gagliardi
Responsabile del procedimento: Claudio Gentile
mail: claudio.gentile@cs.camcom.it
Personale assegnato: Adolfo Petrovik
mail: adolfo.petrovik@cs.camcom.it