Comunicazioni Istituzionali

Pubblicazioni

Il Cassetto Digitale dell'imprenditore è un servizio messo a disposizione degli imprenditori dal sistema delle Camere di Commercio.
 
Attraverso la piattaforma impresaitalia.it il legale rappresentante o il titolare di un'attività imprenditoriale ha la possibilità di accedere gratuitamente a tutte le informazioni e ai documenti ufficiali relativi alla propria impresa.

L'imprenditore potrà consultare in tempo reale e in modo sicuro visure, atti e stato delle proprie pratiche con un semplice click, utilizzando diversi dispositivi (PC, smartphone, tablet).
 
 
Per semplificare di seguito i servizi gratuiti disponibili:
- visura ordinaria
- visura storica
- atti e bilanci (ultimi tre anni)
- dichiarazione sostitutiva di iscrizione 
- visualizzazione stato delle pratiche inviate al registro imprese
- visualizzazione delle SCIA telematiche presentate agli altri Enti
- controllo, simulazione di calcolo e pagamento del diritto annuale degli ultimi tre anni 
- fatturazione elettronica gratuita
- link per ricerca di partner commerciali tra le start up innovative
- Supporto PID (Punto Impresa Digitale)
- Collegamento con Atlante i4.0 è il primo portale realizzato per far conoscere le strutture nazionali 
  che operano a supporto dei processi di trasferimento tecnologico e trasformazione digitale delle imprese. Il portale è un'iniziativa promossa da Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico.
 
 
 
Per accedere al servizio è necessario avere un'identità digitale, ovvero l'autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure tramite dispositivo CNS (Carta Nazionale dei Servizi con firma digitale).
 
Gli utenti sprovvisti di un'identità digitale possono rivolgersi alla Camera di Commercio per il rilascio della CNS o  ad uno dei gestori (Identity Provider) accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
 
 
 
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Visualizza la demo con tutte le funzioni del cassetto
 
 
Il Cassetto digitale dell'imprenditore, costituisce il punto di accesso (tramite SPID o CNS) al Domicilio Digitale assegnato d'ufficio ai sensi dell'art. 37 D.L. Semplificazioni. Per approfodimenti sull'argomento consulta la pagina dedicata al Domicilio Digitale /  PEC
 
 
 
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Scadenza:

ACQUISIZIONE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA) DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI N 50 VOLUMI DEL PRIMO RAPPORTO DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA, AMBIENTALE E SOCIALE 2020 - CIG Z90301D0D5.

Con determinazione dirigenziale n. 8 del 18.01.2021, la Camera di Commercio di Cosenza ha indetto la PROCEDURA DI ACQUISIZIONE TRAMITE RDO APERTA MEPA PER LA “PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI N 50 VOLUMI DEL PRIMO RAPPORTO DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA, AMBIENTALE E SOCIALE 2020 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA". I soggetti abilitati al Mepa possono consultare il bando e la documentazione presente sul Mepa e presentare relativa domanda.

Lettera di invito pubblicata sul Mepa il 26 gennaio 2021 RDO N. 2734638.

Sono pervenute n 48 offerte. La commissione di gara esamina le offerte pervenute, come da atti in allegato.

Con determinazione dirigenziale n. 112 del 22.03.2021, la Camera di Commercio di Cosenza ha aggiudicato la PROCEDURA DI ACQUISIZIONE TRAMITE RDO APERTA MEPA PER LA “PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI N 50 VOLUMI DEL PRIMO RAPPORTO DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA, AMBIENTALE E SOCIALE 2020 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA" all'impresa GRAFICHE SPATARO SNC, con sede in Ardore (RC) PIVA 02482450802 REA RC 170102, per l’importo di euro 2.787,00 esclusa Iva. 

 

In allegato gli atti della procedura.​

 

Pagina pubblicata 26.01.2021

Pagina aggiornata 24.03.2021

 

 

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Scadenza:
EX REC_ SUPERAMENTO ESAMI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO
 
Il Registro Esercenti il Commercio, ed il relativo obbligo di iscrizione, per chi esercita un'attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, è stato abolito:
  • nel 1999 per l'attività di commercio (D.Lgs 114/98)
  • nel 2006 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006)
Il possesso dei requisiti professionali resta comunque obbligatorio e l’impresa è tenuta ad autocertificarli contestualmente all'avvio dell'attività.
La verifica del possesso e della validità degli stessi è di competenza dei Comuni.
 
L'ufficio è a disposizione dell'utenza solo per verificare eventuali iscrizioni e/o superamento degli esami (superati presso la Camera di Commercio di Cosenza) al soppresso Registro Esercenti il Commercio precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs 114/98 e della legge n. 248/2006.
 
DICHIARAZIONE SUPERAMENTO ESAME 
Ai fini del rilascio della dichiarazione di superamento esame, per l'attività di commercio al minuto settore alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande (sostenuto presso la C.C.I.A.A. di Cosenza in data antecedente l'anno 2006), è necessario compilare il relativo modulo e trasmetterlo all'urp dalla piattaforma cs.servizionline.camcom.it, corredato da copia del documento di identità o sottoscritto con firma digitale del richiedente
L’ufficio, verificata l’esistenza della documentazione chiederà all’interessato di effettuare il pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, prevista dalla normativa vigente.
 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La richiesta è in bollo di € 16,00 (“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”)
sono dovuti anche € 5 di diritti di segreteria.
L’importo totale di € 21 dovrà essere versato mediante PagoPA dal sito
inserendo in “servizi”->attestazione nella “causale” -> richiesta ex rec + codice fiscale+ nome e cognome o denominazione dell’impresa
Seguire la compilazione con i dati obbligatori ed il pagamento con una delle modalità proposte.
Inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento
 
 
 
 
Si fa presente che ai sensi dell’art.15 della L. 183/2011 “Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”

Verifica delle autocertificazioni
Per le Pubbliche Amministrazioni che intendano verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati e riguardanti l'iscrizione all'ex REC la richiesta deve essere formulata all’indirizzo mail: urp@cs.camcom.it
 
 
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Scadenza:

DIRITTO ANNUALE 2020 E ANNI PRECEDENTI

Importi del DIRITTO ANNUALE dovuti dal 1° gennaio 2020 per l'iscrizione di nuove imprese, soggetti only REA e/o per l'apertura di nuove unità locali
Per l’annualità 2020, il Ministero dello Sviluppo economico, con nota 11 dicembre 2019 - prot. 0347962, ha indicato gli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2020, devono versare alla Camera di Commercio, aggiornati in seguito alla riduzione del 50% disposta a partire dal 2017 dall’art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.
Ha altresì approvato l’aumento ulteriore delle suddette misure del diritto annuale anche per il triennio 2020-2022, per il finanziamento di specifici progetti condivisi con la Regione ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico territoriale e l’organizzazione di servizi alle imprese.
La Camera di Commercio di Cosenza con delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 03.12.2019 ha pertanto avviato, con le modalità previste dall’art. 18 comma 10 della Legge 580/93 e s.m.i, le procedure necessarie per ottenere l’autorizzazione da parte del MISE all’incremento del diritto annuale nella misura del 20%, per il triennio 2020-2022.
Con Decreto del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato l’incremento delle misure del diritto annuale.
Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2020, possono effettuare conguaglio entro il termine di cui all’art 17, c.3, lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435
A seguito delle modifiche intervenute, gli importi dovuti per l’annualità 2020 sono riportati nella seguente tabella:

 

Importi diritto annuale (decorrenza 1.1.2020)

Natura Giuridica

Sede Legale

Unità Locali

Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese

€ 53,00

€ 11,00

Imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria

€ 120,00

€ 24,00

Soggetti iscritti ONLY REA

€ 18,00

--

Imprese con sede principale all’estero (per unità locale e/o sede secondaria)

--

€ 66,00

Società semplici iscritte anche nella Sezione Speciale delle Imprese Agricole

€ 60,00

€ 12,00

Società semplici

€ 120,00

€ 24,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001

€ 120,00

€ 24,00

Tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese diverse da quelle sopra riportate(snc – sas - srl – spa - coop. - GEIE, ecc.)

€ 120,00

€ 24,00

 

 

Tutte le imprese riceveranno sulla casella pec dichiarata al Registro Imprese le seguenti informative:
- Informativa 2020 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria
- Informativa 2020 Imprese iscritte nella Sezione Speciale e Only REA

 

 

13.07.2020 DIFFERIMENTO TERMINI PER CONTRIBUENTI SOGGETTI AGLI ISA

Il D.P.C.M. 27/06/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29/06/2020, ha prorogato il termine dei versamenti dei contributi fiscali per i soggetti interessati dagli indici di affidabilità fiscale (ISA), introdotti da Agenzia delle Entrate a partire dall’anno di imposta 2018.
I versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali potranno pertanto essere effettuati entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione, oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le disposizioni riguardano anche i contribuenti che presentano cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA, compresi quelli che adottano il regime di cui all’art.27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 ad 89 della legge 23 dicembre 2014 n.190.
La proroga si applica, per i soggetti già individuati, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2020.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2020, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

 


DIRITTO ANNUALE 2019:
NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL 2018

 
Anche per l'anno 2019 restano in  vigore l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la riduzione degli importi del 50% rispetto al 2014, nonché il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017, che ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2017-2018 e 2019 destinato al finanziamento di programmi e progetti strategici per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Pertanto, le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla Camera di Commercio di Cosenza per l’anno 2019, restano invariati rispetto al 2018.
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe.
 
Per l'anno 2019 la scadenza ordinaria è fissata al 1 luglio 2019 con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.
Luglio 2019: la scadenza del 1.7.2019 è stata prorogata al 30 settembre 2019 per alcune categorie di contribuenti. Leggi l'informativa specifica relativa alla proroga.
 
Tutte le imprese riceveranno sulla casella pec dichiarata al Registro Imprese le seguenti informative:
-Informativa 2019 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria
-Informativa 2019 Imprese iscritte nella Sezione Speciale e Only REA

 

Collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it ‘Calcola e paga’ si può procedere a calcolare agevolmente l’esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale.


Le imprese possono controllare i propri versamenti relativi al diritto annuale

A partire dal 12 luglio 2017, l'impresa ha la possibilità di consultare la propria pagina riepilogativa dei versamenti effettuati; il servizio è reso disponibile in forma gratuita per i legali rappresentanti (o soggetti da essi delegati) delle PMI iscritte al Registro delle Imprese e permette la consultazione delle seguenti informazioni:
- Lista delle ultime tre annualità di competenza e degli enti camerali per cui l’impresa è tenuta al pagamento del diritto annuale in riferimento alle sue iscrizioni al Registro Imprese per ogni annualità disponibile e per ogni ente camerale
- eventuale maggiorazione camerale applicata per l'annualità

- eventuale fatturato di riferimento della sede di impresa, utile al calcolo del dovuto e pervenuto all'ente camerale da Agenzia delle Entrate

- importo pagato

- dettaglio dei versamenti eseguiti (data versamento, tributo, importo)
 
L'acceso al servizio è digitale, ovvero con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Visita la pagina di accesso per l'utilizzo delle nuove funzioni: https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/public/loginAziende
Le Camere di commercio sono ogni giorno al fianco delle imprese e il Diritto Annuale versato dalle stesse ritorna al territorio attraverso il gran numero di servizi offerti alle imprese.
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Scadenza:
Sui certificati rilasciati dalle PP.AA. è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”.
(Modifica  introdotta dall’art. 15 della L. 183/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive)
Pertanto i soggetti privati (società/imprese individuali) non possono più presentare certificati del Registro delle Imprese alle PP.AA. o ai gestori di pubblici servizi ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato,
firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dalla copia del documento di identità.
Poiché, in genere, le informazioni presenti nel certificato del Registro delle Imprese sono numerose e complesse, coloro che temono di riportarle nella dichiarazione in modo incompleto o non corretto, anche con riguardo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci,
possono comunque richiedere alla Camera di Commercio un “modello di dichiarazione sostitutiva” contenente dette informazioni.
La dichiarazione non deve essere sottoscritta in presenza dell’addetto allo sportello, quindi può essere richiesta da chiunque e non necessariamente dal soggetto che la firmerà.
E’ sufficiente che il richiedente precisi allo sportello il nominativo del firmatario, in modo che lo stesso sia inserito nell’intestazione della dichiarazione.
Il modello non riporta le informazioni relative all’inesistenza di procedure concorsuali a carico dell’impresa. Per fornire tali informazioni, qualora necessarie all’adempimento da assolvere,
l’impresa dovrà comunque integrare il modello di dichiarazione sostitutiva, predisponendo, a sua cura, apposite dichiarazioni.
 
MODALITA' DI RICHIESTA 
- Gratuitamente dal cassetto dell'imprenditore impresa.italia.it (accesso con firma digitale o SPID)
- Inoltrando richiesta sulla piattaforma https://cs.servizionline.camcom.it/cs effettuando il versamento di € 5 dal sito https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS indicando in "servizi" -> certificazione "causale" ->  Denominazione impresa+codice fiscale+ dichiarazione sostitutiva di certificazione
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Scadenza:

BANDI DI CONCORSO

Bandi di concorso IN VIGORE
art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012
 
 
Bandi di concorso CHIUSI
 
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Scadenza:
Il servizio Vi.Vi.FIR. (Vidimazione Virtuale del Formulario Identificazione Rifiuto) permette, a imprese ed enti, di produrre e vidimare, autonomamente, il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione all’indirizzo https://vivifir.ecocamere.it
La vidimazione virtuale, non è un obbligo,  si affianca alla tradizionale vidimazione dei documenti cartacei effettuata presso la Camera di Commercio.
 
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI E COSTI
Il servizio è attivo 365 giorni all’anno, 24h/24h.
Nessun costo è previsto per l’utilizzo di Vi.Vi.FIR.
 
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.
Nel caso di impresa, il sistema Vi.Vi.FIR. verifica, mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di Ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.
Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:
  1. Operare in prima persona;
  2. Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite identità digitale, ad effettuare le successive operazioni e potranno, a loro volta, delegare altre persone;
  3. Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa/ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.
Vi.Vi.FIR., al momento della registrazione, genera, su richiesta degli utenti, uno o più “fascicoli virtuali”, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.
 
VIDIMAZIONE
L’utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:
  • On line accedendo al portale web https://vivifir.ecocamere.it. Il sistema, dopo avere generato il numero univoco del formulario, consente all’utente di produrre un modello prefincato, in formato conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
  • Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. L’impresa o l’Ente dovrà registrarsi e richiedere le credenziali tecniche, ovvero i codici che servono ad identificare, telematicamente, il singolo utente: questi codici andranno inseriti, nel sistema gestionale dall'utente o dal fornitore del sistema gestionale. L’impresa/Ente potrà così richiedere l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.
I FIR, in formato PDF, prodotti attraverso il portale web contengono l’identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell’identificativo stesso.
 
A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
Il servizio è rivolto a tutte le tipologie di impresa (individuali, società di persone, società di capitali) in regola con il pagamento del diritto annuale.
L’impresa iscritta al portale Vi.Vi.FIR. che, a seguito di verifica, da parte degli uffici della Camera di Commercio di Cosenza, non dovesse risultare in regola con il pagamento del diritto annuale, potrà essere sospesa dall’utilizzo dello stesso.
Sono esclusi dal servizio i Formulari di Identificazione del Rifiuto già stampati dalle imprese o dalle tipografie.
 
VIDEO TUTORIAL
Maggiori informazioni sono disponibili nel Video-Tutorial Vi.Vi.FIR videoguida accesso e scrivania su Youtube
 
ASSISTENZA
All’interno del portale è disponibile un form https://vivifir.ecocamere.it/assistenza per poter richiedere assistenza specifica.
 
NORMATIVA
L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006, che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020, prevede che:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”.
La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Una copia del formulario rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario, compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni”.
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Scadenza: