Autoriparatori
Aggiornata al 22.12.2015
OGGETTO DELL'ATTIVITA'
In base all’art. 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 122 devono iscriversi nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, tenuto dalla Camera di Commercio della provincia in cui hanno sede, i soggetti interessati a svolgere attività di autoriparazione definita dall’art. 1 della L. 122/92 nel modo seguente:
1. TUTTI gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose. l'autoriparazione, sugli stessi veicoli e dei complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
1) meccatronica (meccanica e motoristica+elettrauto)
Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni in relazione all'attività effettivamente esercitata.
Lo svolgimento di tali attività strumentali ed accessorie di pertinenza di altre sezioni per le quali l'impresa non è abilitata non può essere in ogni caso ritenuto valido ai fini del riconoscimento dei requisti richiesti dalla normativa
Requisiti personali
• maggiore età
• essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o extracomunitario residente in Italia munito di permesso di soggiorno.
Requisiti morali
• non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell´esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva.
- il titolare/amministratore lavorante;
- il lavoratore dipendente;
- il socio prestatore d’opera;
- il familiare collaboratore;
- l’institore;
L'associazione in partecipazione che comporti prestazione di lavoro non può essere costituita con persona fisica (art. 2549 c.c. come modificato dall'art. 53 del dlgs 81/2015 in vigore dal 25/06/2015)
REQUISITI PROFESSIONALI: CASI PARTICOLARI
L'art. 6 della L. 5 gennaio 1996, n. 25 prevede inoltre una disposizione particolare per i soggetti che erano iscritti nel registro ditte come imprese di autoriparazione e che tuttora esercitano tale attività, e per coloro che, anche se non più iscritti, avevano in passato esercitato la suddetta attività. In tali casi viene riconosciuto come requisito l'aver esercitato l'attività di riparazione veicoli per almeno un anno prima dell'entrata in vigore della L. 122/1992 in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte in Camera di Commercio (Registro Ditte o Albo Artigiani).
AVVIO DI NUOVE IMPRESE
- a partire dal 5 gennaio 2013 non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto;
- conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 PER COME MODIFICATA DALLA L.224/12 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività (cioè ex meccanica e motoristica,ed elettrauto)
IMPRESE GIA' IN ATTIVITA'
Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:
- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
- quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);
- possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia
| Titoli di studio | Attività |
| Laurea Ingegneria meccanica (parere CUN 08.03.2006) Laurea in chimica (parere CUN 23.09.2002) Laurea in aereonautica (parere CUN 15.09.2004) Laurea in chimica Laurea in fisica Tutte le altre Lauree ingegneria vecchio ordinamento o lauree magistrali nuovo ordinamento (3+2)+abilitazione professionale(**) -ad esclusione della Laurea in ingegneria civile- vecchio ordinamento-sezione idraulica (parere CUN 09.05.2007prot.762)
| Meccatronica |
| Diploma di qualifica di Operatore Meccanico-cioè i tre anni istituto tecnico professionale con esame finale (+ un anno di esperienza in impresa abilitata) Diploma di Maturità Professionale di Tecnico delle industrie Meccaniche (*) Diploma di Maturità Tecnica di Perito Industriale Meccanico Diploma di Perito Industriale di perito industriale metalmeccanico Diploma di Maturità di Perito Industriale, specializzazione costruzioni aereonautiche Diploma di Maturità Tecnica in Industria Metalmeccanica Diploma di Maturità Tecnica in Termotecnica Diploma di Maturità Tecnica in Costruzioni Aeronautica | |
| Diploma di Maturità Professionale di Tecnico per le Industrie Meccaniche (*) Diploma di Maturità Tecnica di Perito Industriale Meccanico (*) | Meccatronica |
| Laurea in Chimica Industriale Diploma di Maturità Professionale di Tecnico per le Industrie Chimiche | Gommista
|
(*) con Decreto del Presidente della Repubblica n.323 del 23 luglio del 1998, articolo 15, comma 8, è stata stabilita l'equipollenza tra il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
(**) Parere del CUN 21.06.1997
| Diplomi Universitari (°) | |
| Ingegneria Meccanica | Meccatronica- meccanica e motoristica-elettrauto-carrozzeria-gommista |
| Ingegneria elettrica | Elettrauto |
| Ingegneria elettronica | Elettrauto |
| | |
(°) I diplomi di laurea, in materia tecnica,non compresi nella presente tabella, dovranno essere valutati caso per caso unitamente agli esami sostenuti
MODULISTICA
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122
Scarica il documento [19 KB] - formato PDF per Acrobat Reader - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387
- Legge 5 gennaio 1996, n. 25
- Legge 26 settembre 1996, n. 507
- D.P.R. 14.12.99, n.558, artt. 7-8
Scarica il documento [22 KB] - - Legge 11 dicembre 2012 n. 224(meccatronica)
- Scarica pareri e circolari ministeriali
- Scarica ambiti d'applicazione S.C.I.A. sulle attività regolamentata