Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali per le quali si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004

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3.04.2024 - Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali per le quali si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004

Il provvedimento è pubblicato all'Albo Camerale on-line, dal 3 aprile 2024 per 45 giorni, con valore di NOTIFICA ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90.

Determinazione Dirigenziale n. 91 del 27/03/2024         Elenco imprese individuali      Avviso avvio procedimento di cancellazione di 1.830 ditte individuali

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Primo Rapporto nazionale sull'imprenditoria sanitaria

Inviato da daniele.ziccar… il

La sanità costituisce l’8,4% del PIL (dati 2020), ma potrebbe apportare più dell’11%, sia in termini di PIL che di occupazione. Un sistema sanitario, quello italiano, che in termini di confronto con gli altri paesi Ocse, registra una situazione relativamente soddisfacente in termini di qualità dell’assistenza, pubblica e privata, con un elevato livello professionale dei servizi prestati.

Tuttavia, l’Italia risulta, nell’ultimo decennio, in posizioni fortemente inferiori in termini di spesa sanitaria pubblica pro-capite rispetto alla media Ocse e della maggior parte dei principali paesi europei, un divario che sembra accelerare negli ultimi 4-5 anni di analisi.

Un settore strategico, quindi, rispetto al quale la Camera di Commercio di Cosenza ritiene di fondamentale importanza contribuire alla promozione della trasparenza e della legalità, con una riflessione organica che tenga conto, accanto agli aspetti normativi e di regolazione, anche dell’intera Filiera della Salute che, in termini economici e produttivi, rappresenta un sistema integrato nelle sue componenti pubbliche e private.

Per approfondire l'argomento, scarica il Primo Rapporto nazionale sull'imprenditoria sanitaria, realizzato per la Camera di Commercio di Cosenza dal Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne.

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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Inviato da ICadmin il

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

 

Per  dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono  i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona, che l'indossi o comunque li porti con sè, da rischi per la salute e la sicurezza, art. 1 D.Lgs. n. 475/92 (Decreto che recepisce la Direttiva 89/686/CE relativa ai dispositivi di protezione individuale).

 

Sono suddivisi in tre categoria in base alla complessità della progettazione ed alla tempestiva verifica degli effetti lesivi da parte del consumatore: vedi tabella

 

I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II del D.Lgs. 475/99, fatto salvo per le categorie di DPI che non rientrono nel campo di applicazione della presente normativa come da allegato I del D.lgs. 475/92, tipo i caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote e da quanto disposto dal comma 4 art. 3 del decreto Legislativo in merito agli eventi fieristici, di esposizione, di dimostrazione o analoghe manifestazioni pubbliche, che consente la presentazione di PDI non conformi alle desposizioni del decreto, purchè un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossobilità di acquistarli prima che siano resi conformi.

Con l'apposizione della marcatura CE sul prodotto DPI, da parte del fabbricante o del suo rappresenate stabilito nel territorio comunitario o dal distributore/o qualunque soggetto che immette il prodotto sul mercato col suo nome o marchio, si considera prodotto conforme ai requisiti essenziali e quindi immesso sul mercato. Tuttavia è consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti di marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purchè tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del prodotto, comma 3 art. 3 D.Lgs. 475/92.

Le specifiche tecniche di fabbricazione dei prodotti, la cui elaborazione è affidata ad enti di normalizzazione europei (CEN, CENELTIC, ETSI), che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive vengono definite in norme armonizzate. L'applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.

 

 

Nella sezione allegati:

       • Riferimenti Normativa Comunitaria e nazionale DPI

       • Tabella

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